Comunicati Stampa, Documenti, Ferrara in comune, Partecipazione, Trasparenza

Palazzo Prosperi Sacrati: il Comune risponde con un diniego da analizzare punto per punto

21 Ott , 2026  

Condividi:

Affidamento Palazzo Prosperi Sacrati:
dopo tre mesi arriva il rigetto dell’intera
istanza di accesso agli atti
presentata tramite PEC il 13 luglio 2026,
ma la motivazione riguarda solo tre documenti.
Su verbali,
punteggi e commissione di gara
non dice una parola,
e, per negare il resto, si appella a
considerazioni non pertinenti
e assolutamente fuori luogo
sul «tipo di comunicazione politica»
di chi chiede trasparenza.
Non solo:
il diniego arriva oltre tre mesi dopo l’istanza
e non cita e non invia la risposta
al Difensore civico, intervenuto il 6 ottobre.
Non ne rispetta le indicazioni e,
a quanto risulta, la risposta
non è stata inviata neppure a lui,
ma soltanto a me.
Vedi la Risposta Diniego del Comune di Ferrara in pdf .


Il 14 ottobre 2026 il Comune di Ferrara ha finalmente risposto per iscritto alla mia istanza di accesso civico generalizzato presentata il 13 luglio sull’asta di Palazzo Prosperi Sacrati. La risposta, a firma del Direttore Generale, Avv. Sandro Mazzatorta, è un diniego dell’intera istanza, motivato però solo in parte (Prot. n. 0198622-2026). Il silenzio è quindi finito (o solo parzialmente finito?), ma la questione resta aperta, e per più di una ragione, in quanto la trasparenza o c’è oppure non c’è. La trasparenza non è neppure una scatola cinese o matriosca che si possa aprire solo in modo parziale da parte di chi dovrebbe applicarla in modo sistematico in ogni suo atto istituzionale fin dall’origine di ogni pratica e in modo imparziale e non dipendente da chi e come la richiede.

La notizia del diniego è stata ripresa anche da  Il Resto del Carlino del 16 ottobre 2026 (Federico Di Bisceglie) .

Che cosa il Comune nega

La comunicazione del Comune conclude che l’intera istanza «non può essere accolta e deve essere disattesa», ma la motivazione riguarda soltanto tre documenti presentati dalla Fondazione Slam Jam Luca Benini: il Concept progettuale, il Progetto culturale-gestionale (Busta B) e il Piano Economico Finanziario. Il Comune ha interpellato la Fondazione, che ha fatto opposizione (P.G. n. 149109/2026) sostenendo che si tratta di «elaborazioni proprietarie coperte da segreto commerciale». L’Amministrazione, «esaminata autonomamente» la documentazione, ritiene che contengano «know-how, strategie organizzative e dettagli economico-finanziari di valore competitivo». Il fondamento giuridico è l’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 33/2013, a tutela degli interessi economici e commerciali.

Sul tema del segreto commerciale la discussione è legittima, e non è escluso che una parte di quei documenti meriti davvero di restare riservata. Per questo nella mia istanza avevo chiesto l’oscuramento dei soli dati che costituiscano un reale segreto industriale. Il diniego non spiega perché l’oscuramento non sarebbe stato sufficiente.

Il Comune richiama a sostegno una pronuncia della Corte di giustizia UE (ordinanza del 10 giugno 2025, causa C-686/24). L’ordinanza riguarda però l’accesso di un concorrente agli atti di gara e chiede di bilanciare caso per caso il diritto di difesa e i segreti commerciali, evitando automatismi: non dice nulla sulla finalità di chi chiede l’accesso. Anche la giurisprudenza amministrativa va in questa direzione: per il TAR Lombardia (sentenza 1791/2025) l’accesso civico generalizzato spetta a «chiunque», anche a chi non ha partecipato alla gara, e l’amministrazione «non può adagiarsi acriticamente sulla opposizione della controinteressata», ma deve valutare in concreto se le ragioni contro l’ostensione siano «sufficientemente giustificate e comprovate»; in quel caso il giudice ha annullato i dinieghi del Comune e ordinato un accesso parziale con oscuramento. Per il Consiglio di Stato (sentenza 8257/2024, su un caso di accesso tra concorrenti) non basta dire che gli atti «attengono al proprio know how»: serve un’informazione specifica, di valore economico e oggettivamente segreta.

Che cosa il Comune non dice

La mia istanza chiedeva molto di più:

  • tutti i verbali di gara, pubblici e riservati;
  • le schede di valutazione con i punteggi analitici per ciascun criterio;
  • l’atto di nomina della commissione e i curricula dei commissari;
  • la pubblicazione degli atti di gara in Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio.

Su nessuno di questi punti la motivazione del Comune contiene una parola, eppure la Comunicazione  “Prescrizione” del Difensore Civico conclude che «la Sua istanza non può essere accolta e deve essere disattesa»: un rigetto senza motivazione, dopo che il 21 luglio lo stesso Comune aveva scritto che verbali di gara, atto di nomina della commissione e progetto «Le saranno inoltrati». Eppure sono proprio quelli gli atti che permettono a un cittadino di capire come è stata valutata l’unica offerta presentata e perché abbia ottenuto il massimo punteggio nonostante la Fondazione Slam Jam sia stata fondata solo il 10 dicembre 2025 e quindi non possa direttamente vantare quanto richiesto dal bando d’asta e nella stessa determina di nomina della commissione di aggiudicazione

La «comunicazione politica»

A parte che la pronuncia citata dal Comune (un’ordinanza della Corte di giustizia UE, da lui chiamata «sentenza») non è pertinente, il passaggio più discutibile della risposta è un altro.
Secondo il Comune, il pregiudizio per la Fondazione sarebbe «ragionevolmente prevedibile e anche probabile, alla luce del tipo di comunicazione “politica” da Lei effettuata con i media locali sulla vicenda». E, nel bilanciamento tra gli interessi, il mio interesse sarebbe «mero interesse individuale correlato all’opposizione politica su scelte gestionali attuate dall’amministrazione comunale in carica».

Mi limito a osservare che la legge dice altro. L’accesso civico generalizzato spetta a chiunque e non richiede motivazione (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013), e serve proprio a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 5, comma 2). Un eventuale pregiudizio per un’impresa dovrebbe derivare dal contenuto dei documenti, non dal fatto che chi li chiede ne scriva sui giornali.

Quanto all’idea che l’accesso generalizzato «non può essere utilizzato per una verifica sulla corretta conduzione di una procedura», anche questa va letta con attenzione. Si parla di un bene culturale pubblico dato in concessione per sei anni, con un canone figurativo di circa 87.000 euro annui: il controllo diffuso sull’uso delle risorse pubbliche è esattamente la funzione per cui l’istituto esiste.

La Fondazione, la trasparenza e le mie PEC

Una precisazione che ritengo doverosa. Non ho mai attaccato la Fondazione Slam Jam Luca Benini: l’ho nominata espressamente soltanto per rispondere alle dichiarazioni pubbliche di Luca Caprini, di cui non mi risulta alcuna smentita. Quanto alle mie PEC, la Fondazione è stata messa in copia nelle mie PEC del 13 luglio, del 31 agosto e del 10 settembre. Non c’è stato quindi alcun intento di colpire un privato alle sue spalle.

Ma la trasparenza è un obbligo del Comune, non una facoltà dell’aggiudicataria. La Fondazione, partecipando a un’asta pubblica per un bene pubblico e vincendola, entra in un procedimento soggetto a regole di pubblicità e di controllo, e non può restarne fuori. L’opposizione del controinteressato è una garanzia procedurale: va ascoltata, non è un diritto di veto. Spetta al Comune stabilire, documento per documento e parte per parte, cosa sia davvero segreto. Il diniego, invece, si limita a recepire le ragioni della Fondazione, senza dire quali parti dei suoi atti sarebbero riservate.

Se gli atti fossero già pubblici

Molta di questa documentazione avrebbe dovuto essere già a disposizione di tutti: gli obblighi di pubblicità delle procedure di affidamento (tra cui l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e la disciplina dei contratti pubblici, ove applicabili) servono proprio a questo. Se gli atti di gara fossero stati pubblicati, non avrei avuto bisogno di presentare un’istanza né di arrivare fin qui. Né è semplice sapere a chi rivolgersi: il responsabile della trasparenza non ha, a quanto risulta dall’elenco ufficiale delle PEC, un recapito proprio.

Chi decide: la commissione e il riesame

Dalla determinazione n. 2026-1515 del 30 giugno 2026 risulta che la commissione giudicatrice era composta dall’arch. Natascia Frasson (presidente), dall’avv. Sandro Mazzatorta, Direttore Generale, e dalla dott.ssa Ethel Guidi; alla seduta di apertura delle buste era presente anche il vice segretario Giorgio Bonaldo, come scrive lo stesso Comune nella notizia del 1° luglio. Il diniego del 14 ottobre è firmato proprio dal Direttore Generale Mazzatorta e indica il dott. Bonaldo come responsabile a cui chiedere il riesame. Non traggo conclusioni: osservo soltanto che chi è chiamato a riesaminare una procedura dovrebbe esserne estraneo, e nella PEC ho chiesto che il riesame sia deciso da chi non vi ha partecipato (art. 6-bis L. 241/1990).

E adesso?

Il Comune indica due strade: il riesame da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il ricorso al TAR. Il RPCT è indicato nella nota nel Dott. Giorgio Bonaldo, mentre il decreto sindacale n. 3/2025 attribuisce l’incarico al Segretario Generale Francesco Babetto, firmatario del differimento della mia istanza. Nell’elenco ufficiale delle PEC del Comune (Allegato 11) non figura inoltre alcun recapito PEC del RPCT [verificare anche Amministrazione trasparente]. Il Comune non cita invece il Difensore civico regionale, già investito della vicenda (fascicolo 940/2026), che il 6 ottobre (ne hanno scritto, tra gli altri, il Resto del Carlino ed Estense.com) ha invitato il Comune a trasmettere i documenti già promessi e a chiudere con un provvedimento motivato il procedimento sugli atti coinvolgenti controinteressati [nota].

Ho quindi inviato il 19 ottobre 2026 una PEC al Difensore civico e al Comune, con ricorso e richiesta di riesame, accompagnata da una memoria dettagliata. Nella PEC chiedo cose semplici: che il Comune dia seguito a quanto aveva scritto il 21 luglio (verbali, atto di nomina della commissione, progetto nelle parti oscurate), che adotti le indicazioni del Difensore civico, e che non mi risponda con ulteriori note dilatorie.
Secondo l’art. 5, c. 8, D.Lgs. 33/2013, se il Comune non conferma il diniego entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito: per gli atti su cui non c’è alcuna motivazione, sosterrò che non c’è alcuna conferma. Vi terrò informati.

Documenti

, , , , , ,

By  



0 0 voti
Article Rating
Iscriviti
Notificami
guest

0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy:
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
Vai alla barra degli strumenti