Statuto ASSOCIAZIONE
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ASSOCIAZIONE “viviferrara” – Statuto
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro, denominata “viviferrara” disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del C.C. e regolata dalle disposizioni qui di seguito riportate.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Ferrara.
L’Associazione potrà istituire succursali, sedi secondarie, uffici e dipendenze in genere su tutto il territorio nazionale e anche all’estero determinando eventuali poteri di rappresentanza o di gestione delle persone preposte.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Finalità ed obiettivi:
Strumenti per raggiungere questi obiettivi:
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate o comunque vanno sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo che darà la sua eventuale espressa approvazione.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Art. 5 – I SOCI – REQUISITI E TIPOLOGIE DEI SOCI
Sono soci dell’Associazione i soci fondatori ed ordinari. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. È costituito dai soci fondatori e da tutti coloro che si iscriveranno per libera adesione.
Per iscriversi all’Associazione è necessario condividere il presente Statuto, fornire i propri dati anagrafici e personali, conservati ai sensi del Dlgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni legislative in materia di privacy da inserire nel libro dei soci iscritti e corrispondere la quota di iscrizione annuale, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
All’atto della richiesta di iscrizione il socio deve dichiarare:
Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dagli organi dell’Associazione.
Tutti gli iscritti hanno il diritto/dovere di partecipare all’Assemblea.
Si possono iscrivere all’Associazione cittadini, le persone che si identifichino negli ideali e nei propositi affermati nel presente Statuto e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
I Soci di “viviferrara” possono essere:
Effettivi, Juniores, Sostenitori, Benemeriti e Onorari.
Non è prevista la figura del socio temporaneo.
ART. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI – QUOTA ASSOCIATIVA
L’adesione all’Associazione è da intendersi annuale, dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e si rinnova tramite l’iscrizione annuale.
L’ammissione dei Soci avviene su richiesta degli interessati con il contestuale versamento della quota associativa.
Solo con il versamento della quota associativa viene acquisita la qualifica di Socio effettivo e junior.
La qualifica di Associato decade al termine di ogni anno solare e si rinnova automaticamente con il versamento della nuova quota associativa annuale.
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.
Il numero dei soci è illimitato.
Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 7 DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, mediante la partecipazione attiva alle assemblee a qualsiasi titolo convocate.
Tutti i Soci di maggiore età hanno diritto di voto anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I diritti dei Soci minorenni sono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
E’ esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, i Soci Benemeriti e Onorari hanno diritto:
a partecipare all’attività sociale.\
Art. 8 – DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno l’obbligo personale della trasparenza e della sua applicazione in ogni atto connesso con le finalità dell’Associazione, della applicazione dei criteri minimi di onestà intellettuale e di dichiarare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse con i criteri generali dell’Associazione e con le decisioni in itinere.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
I Soci per i quali è venuta meno la qualifica non hanno diritto alla restituzione della quota versata né a liquidazioni di sorta di quote del patrimonio comune, fermo restando l’obbligo di versamento di quanto ancora dovuto al momento di perdita della qualifica di socio.
ART. 10 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’ASSOCIAZIONE:
Tutte le cariche associative sono assegnate a titolo personale, sono onorifiche, sono valide solo se accettate, non danno luogo a retribuzioni o indennizzi e sono rinnovabili. Tuttavia il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate ed eventualmente attribuire dei compensi per i mandati conferiti.
ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci; le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e tutti i Soci Benemeriti e Onorari.
ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea può essere convocata inoltre:
L’assemblea dei Soci è convocata a cura del Segretario.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata, senza particolari formalità, mediante comunicazione scritta contenente l’Ordine del Giorno, da inviarsi ai Soci e da pubblicare nel sito internet dell’ASSOCIAZIONE almeno 10 gg prima.
ART. 13 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Assemblea dei Soci:
delibera in sede straordinaria modifiche allo statuto sociale, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, col voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno il 20% dei Soci.
ART. 14 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell’assemblea dei Soci, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci.
In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Ogni Socio avente diritto di partecipare all’assemblea potrà portare un massimo di tre deleghe.
Le deleghe, per essere valide, dovranno essere anticipate dai deleganti alla Segreteria anche per e-mail.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Ogni Socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto a un solo voto indipendentemente dal valore delle quote associative versate.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni assembleari sono pubblicate nel sito internet dell’ASSOCIAZIONE per almeno 30 giorni consecutivi dalla data dell’assemblea.
ART. 15 – FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Salvo che per le votazioni riguardanti persone, e quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno tre Soci, l’assemblea vota a scrutinio palese per alzata di mano.
In tutte le votazioni, ove non diversamente stabilito, nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti.
ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da:
i membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Sono candidabili al Consiglio Direttivo:
Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
Clausola transitoria: la prima assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo sarà convocata dopo 1 anno e 6 mesi dalla data di costituzione di questa Associazione.
ART. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
A titolo indicativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
ART. 18 – DURATA IN CARICA
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e al suo scadere decadono tutte le cariche sociali e gli incarichi ad esso deliberati.
I membri del Consiglio Direttivo, in caso di mancata partecipazione non giustificata ad almeno tre riunioni consecutive, decadono dal loro mandato; tale decadenza sarà operativa solo se deliberata dal Consiglio stesso.
ART. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, alla data e nell’’orario deciso al termine di ogni incontro precedente mediante convocazione nel verbale da inviarsi per posta a tutti i Consiglieri e Revisori, compresi gli assenti.
Si riunisce inoltre ogni volta che lo ritenga il Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri mediante convocazione.
Ai fini della validità occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Art. 20 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art. 21 – I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
– dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea;
– da iniziative promozionali;
– dai contributi pubblici o privati, nazionali od esteri, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 22 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 23 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Il cambio di sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo e non richiede la modifica dello statuto
Art. 24 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 25: DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.